Legge n. 221 del 17 Dicembre 2012 – Start up innovative art. 31

LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0244)

(Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 – Supplemento Ordinario n. 208) –

In vigore dal 19 dicembre 2012.

 

Sezione IX

MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE

Art. 31

Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita’ di controllo

1. La start-up innovativa non e’ soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell’articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l’accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro e’ consentito esclusivamente all’autorita’ giudiziaria e alle autorita’ di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella societa’ che rivestono la qualita’ di socio.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma.

4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui ((all’articolo 25, comma 8, e in)) ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28, ferma restando l’efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di societa’ a responsabilita’ limitata, le clausole

eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione gia’ sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi gia’ emessi.

5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico puo’ avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalita’ previste dall’articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

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