Legge n. 221 del 17 Dicembre 2012 – Start up innovative art. 28

LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0244)

(Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 – Supplemento Ordinario n. 208) –

In vigore dal 19 dicembre 2012.

 

Sezione IX

MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE

Art. 28

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up

innovative

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all’articolo 25, comma 2, ovvero per il piu’ limitato periodo previsto ((dal comma 3 del medesimo articolo 25)) per le societa’ gia’ costituite.

2. Le ragioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ((nonche’ le ragioni di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,)) si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attivita’ inerenti o strumentali all’oggetto sociale della stessa.

3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo’ essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ((ferma restando la possibilita’ di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente.)) Entro il predetto limite di durata massima, piu’ successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle ((attivita’ di cui al comma 2)), senza l’osservanza dei termini di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuita’. In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 2 puo’ essere stipulato per la durata ((residua rispetto al periodo)) di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione ((provinciale)) del lavoro competente per territorio. ((I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo

6 settembre 2001, n. 368.))

4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d’opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ((e del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.))

7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una societa’ di cui all’articolo 25, comma 2, e’ costituita da una parte che non puo’ essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditivita’ dell’impresa, alla produttivita’ del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della societa’ e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero ((in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni)):

a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell’avvio delle start-up innovative, nonche’ criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7;

b) disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta’ produttiva.

9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una societa’ che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui all’articolo 25, ((commi 2 e 3)), il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo.

10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalita’ di promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 32.

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