LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0244)
(Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 – Supplemento Ordinario n. 208) –
In vigore dal 19 dicembre 2012.
Sezione IX
MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE
Art. 26
Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio
1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e’ posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo’ deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della societa’ per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli
2484, primo comma, punto n. 4), e 2545((-duodecies)) del codice civile. Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482((-ter)) del codice civile.
2. L’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di societa’ a responsabilita’ limitata puo’ creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puo’ liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.
3. L’atto costitutivo della societa’ di cui al comma 2, anche in deroga ((all’articolo 2479, quinto comma)), del codice civile, puo’ creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative.
4. Alle start-up innovative di cui all’articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le societa’ di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di societa’ a responsabilita’ limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.
6. Nelle start-up innovative costituite in forma di societa’ a responsabilita’ limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo
amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
7. L’atto costitutivo delle societa’ di cui all’articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all’articolo 25 comma 5 puo’ altresi’ prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
8. La start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche’ dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L’esenzione e’ dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.